L’attività di correzione di bozze tra qualificazioni giuridiche e prassi. Il caso della tesi di laurea

Con il presente elaborato si vuole tentare di inquadrare l’attività, offerta a terzi e a fronte di corrispettivo, di correzione di bozze di elaborati testuali, nonché individuare talune possibili implicazioni derivanti dalla correzione di bozze di testi destinati ad essere presentati nell’ambito, o al termine, di corsi di studio universitari.

In primo luogo appare opportuno precisare che l’attività di correzione di bozze è definibile – o quantomeno così si ritiene di definire ai fini del presente elaborato – in quell’attività di lettura di elaborati testuali finalizzata all’individuazione, e alla correzione, di errori di grammatica (1), al controllo della coerenza del testo, all’individuazione di soluzioni linguistiche alternative (anche laddove non vi siano errori), alla modifica della formattazione (2) del testo.

Pur potendo variare l’oggetto dell’incarico a seconda delle specifiche esigenze del committente, è possibile, in linea di massima, individuare due fasi dell’attività di correzione di bozze: la prima consistente nell’attività di studio e verifica del testo; la seconda avente ad oggetto l’individuazione di interventi correttivi o migliorativi del testo.

Per quanto concerne la prima fase dell’attività è possibile ipotizzare una verifica i) dell’impiego dei segni grafici e d’interpunzione, ii) del rapporto tra gli elementi lessicali per la formazione di un’espressione compiuta (frase, periodo), iii) della fluidità del testo, iv) dell’adeguatezza del registro linguistico, v) delle modalità di impaginazione, numerazione delle pagine e delle note, rientro dei paragrafi, grandezza e stile dei caratteri, vi) dell’utilizzo degli elementi grafici del testo, quali corsivi, neretti, sottolineature. 

La seconda fase potrebbe materializzarsi nella redazione di un documento, separato rispetto al testo originario, recante la specifica indicazione degli interventi correttivi o migliorativi proposti, nell’inserimento di note al testo contenenti le proposte di modifica, oppure nell’intervento su una copia del testo di origine mediante gli strumenti di revisione dei programmi di videoscrittura, che consentono, in particolare, di avere una evidenza delle proposte di correzione.

La ragioni che possono sospingere taluno a rivolgersi ad un correttore di bozze per la revisione di un proprio scritto possono essere molteplici. 

Indipendentemente dalla preparazione e dal grado culturale di un soggetto, talvolta si rivela davvero difficile individuare errori che affliggono un proprio testo. La lettura e la rilettura, per quanto attenta, da parte dello stesso autore, non è sempre affidabile, in quanto l’esame di un testo che già si conosce determina una – ancorché del tutto non voluta – minore attenzione nella nuova rilettura dello stesso, con la conseguente possibilità di non notare alcuni errori o criticità.

Oltre alla possibilità di individuare errori o refusi, la rilettura di un soggetto terzo consente di avere un riscontro in merito alla facilità di lettura del testo e al grado di intelligibilità dello stesso, indipendentemente dalla presenza o meno di errori di stesura.

Potrebbero, poi, esservi casi in cui l’autore del testo non abbia la possibilità, il tempo, o le capacità, di svolgere una revisione del proprio elaborato.

In tutti questi casi ci si potrà avvalere della prestazione di un correttore di bozze.

L’attività di correzione di bozze appare inquadrabile, alternativamente, nell’ambito del contratto d’opera, disciplinato dagli artt. 2223 e ss. cod. civ., o del contratto di appalto, regolato dagli artt. 16554 e ss. cod. civ.; sarà possibile qualificare quale prestazione d’opera quell’attività in cui è prevalente la prestazione lavorativa personale del correttore di bozze rispetto ai mezzi materiali impiegati.

Qualora siano ravvisabili i caratteri della prestazione d’opera previsti dal codice civile, si ritiene possibile far rientrare l’attività di correttore di bozze nella categoria delle prestazioni d’opera intellettuale liberamente esercitabili da chiunque, non essendo necessario, per lo svolgimento di tale attività, l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per quanto possa occorrere, si rileva che, a fini esclusivamente fiscali e statistici, il codice Ateco 82.19.09, denominato “Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio”, ricomprende i servizi di “formattazione di documenti o correzione di bozze”.

Fatte queste brevi premesse introduttive è possibile rilevare quanto segue.

Nell’ambito dell’attività del correttore di bozze si ritiene opportuno che il professionista debba preventivamente concordare con il committente l’oggetto della prestazione in riferimento ad uno specifico testo e, successivamente, calibrare le proposte di interventi correttivi o migliorativi a seconda della tipologia di committente (studente della scuola secondaria, studente universitario, ricercatore universitario, dottorando, libero professionista, imprenditore, scrittore, etc.), della natura del testo da correggere (dissertazione, studio, lettera, articolo, romanzo, etc.), della destinazione dello stesso (tesi di laurea, tesi di dottorato, pubblicazione su periodici, etc.) e, più in generale, sulla base delle indicazioni del committente.

Il contratto d’opera (o quello di appalto) non richiede forma scritta per la validità o per la prova dello stesso, per cui l’accordo tra le parti può senz’altro intervenire in forma verbale. Purtuttavia si ritiene opportuno, al fine di scongiurare – o quantomeno limitare – l’insorgere di possibili contenziosi, predeterminare in forma scritta l’oggetto dell’incarico del correttore di bozze. Ciò anche in considerazione della opinabilità delle definizioni linguistiche utilizzabili nella materia in esame: infatti, se per la redazione del presente elaborato si è precisato, in nota, di aver recepito la nozione di “grammatica” proposta dal Vocabolario Treccani, che ricomprende, inter alia, la morfologia, la sintassi e la lessicologia, taluni potrebbero non condividere tale classificazione, magari attribuendo al termine “grammatica” ben diversi significati,  con conseguente non perfetta coincidenza dell’area di intervento delineatasi nella mente del correttore con quella concepita dal committente. 

Per alcune tipologie di testi, poi, è necessario rispettare specifiche regole, ad esempio predeterminate dall’editore o dal comitato scientifico di una rivista, per cui in tali casi il committente deve preventivamente informare il correttore di bozze anche dell’esistenza di eventuali regole da seguire per la punteggiatura, gli accenti, le abbreviazioni, la formattazione, etc

Pertanto, le parti contrattuali, a prescindere da quanto appreso nei libri di testo scolastici e universitari, e indipendentemente dalla corrente glottologica cui aderiscono, dovrebbero preventivamente sancire per iscritto l’effettivo perimetro di intervento del correttore di bozze, stante la non univocità dei termini normalmente utilizzati nell’ambito della revisione testuale.

Pur non essendo predeterminabile in questa sede l’oggetto e la portata degli interventi che, di volta in volta, possono essere richiesti al correttore di bozze, in quanto le attività sopraelencate sono da ritenersi puramente indicative, appare comunque possibile, in linea generale, escludere che l’attività di correzione di bozze, così come sopra delineata, sia idonea ad apportare elementi innovativi negli elaborati testuali oggetto di verifica, dovendo il correttore limitarsi ad un intervento correttivo e migliorativo idoneo a rispettare la creazione intellettuale dell’autore del testo. 

Tuttavia, non è possibile escludere che, in determinati casi, l’intervento del correttore di bozze possa determinare uno stravolgimento del testo di origine: si pensi, ad esempio, al caso in cui la natura e la tipologia dell’elaborato testuale richieda un intervento a livello di registro linguistico, come nel caso di testo formato con l’impiego di un registro linguistico del tutto informale – caratterizzato, in ipotesi, dalla presenza di espressioni colloquiali e di grado infimo – da utilizzarsi per una comunicazione istituzionale da indirizzarsi ad una Autorità civile o religiosa. In tale caso l’intervento del correttore di bozze, finalizzato a ricondurre il registro del testo di origine al registro linguistico ritenuto opportuno in relazione alla finalità di impiego del testo, si materializzerebbe in una attività di sostanziale rielaborazione del testo, che si ritiene possa far venir meno la creazione testuale dell’autore-committente.

In tutti i casi in cui possono aver luogo modifiche di non trascurabile importanza del testo originario appare opportuno prestare particolare attenzione alla natura e alla destinazione del testo.

Infatti, se è vero che nell’ambito dell’autonomia privata si ritiene possibile ipotizzare un contratto avente ad oggetto una prestazione contemplante modifiche anche sostanziali di un testo (e finanche concepire un contratto di cd. ghostwriting, le cui implicazioni di carattere giuridico, per il vero, non sono del tutto univoche), in taluni casi la natura e la destinazione del testo potrebbero determinare l’insorgere di criticità di vario tipo a seguito dell’intervento del correttore di bozze. 

Esemplificando, si pensi al caso del testo di una tesi di laurea (5), in relazione al quale il committente richieda al prestatore d’opera un’integrale rielaborazione migliorativa, idonea a condurre all’ottenimento di un opus del tutto nuovo: in tale fattispecie l’intervento modificativo del prestatore d’opera – ovviamente solo nei casi in cui la preparazione del professionista lo consenta (6) –  potrebbe far venir meno ogni collegamento tra il testo originario e il testo ottenuto a seguito dell’intervento del correttore.

Nella suindicata fattispecie, da ritenersi del tutto ipotetica – posto che i professionisti operanti in tale ambito non sarebbero disposti ad accettare questo tipo di incarichi – le implicazioni possono essere molteplici.

Si osserva, in primo luogo, che in relazione al caso esemplificato è possibile rilevare conseguenze in ordine alla validità dell’accordo e alla valutazione dell’esatto adempimento.

Infatti, sono da ritenersi nulli i contratti aventi causa illecita (art. 1343 cod. civ.), aventi finalità di elusione dell’applicazione di una norma imperativa (art. 1344 cod. civ.) o quando le parti si sono determinate a concludere un contratto per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345 cod. civ.). 

Pertanto, si ritiene possa essere considerato nullo il contratto di prestazione d’opera contemplante, ad esempio, l’incarico conferito da uno studente ad un altro soggetto avente ad oggetto lo svolgimento di ricerche bibliografiche per la redazione delle note, o la creazione di nuovi contenuti, della propria tesi di laurea.

Peraltro, anche qualora siano positivamente superate le verifiche in relazione alla validità del contratto, possono permanere problematiche correlate all’apprezzamento dell’adempimento. Sul punto si evidenzia che in presenza di un apporto testuale innovativo diventa molto difficile individuare i confini dell’esatto adempimento della prestazione, con conseguente difficoltà nell’applicare gli istituti codicistici deputati alla tutela della parte non inadempiente. Su tutti, si pensi alla difficoltà di valutare l’importanza dell’eventuale inadempimento al fine di applicare l’art. 1455 cod. civ. In tutti quei casi in cui gli apporti innovativi del professionista non trovano il gradimento del committente, ma per i quali non è possibile avere un paradigma di riferimento che consenta di valutarne oggettivamente l’effettiva meritevolezza.

In secondo luogo si potrebbe originare una tutela del nuovo testo ai sensi della legge sul diritto d’autore in capo al correttore (rectius, autore).

Infatti, l’art. 1 della Legge n. 633/1941 dispone che “Sono protette ai sensi di questa legge  le  opere  dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla  letteratura,  alla  musica, alle  arti  figurative,   all’architettura,   al   teatro   ed   alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e l’art. 2 della predetta legge specifica che sono ricomprese nella protezione “le  opere  letterarie,  drammatiche,  scientifiche,  didattiche, religiose”.

Le conseguenze derivanti dall’applicazione della suddetta normativa sono alquanto importanti.

Si pensi, ad esempio, ai diritti esclusivi di pubblicazione dell’opera, di sfruttamento economico, di rivendicazione della paternità dell’opera, etc., che spetterebbero in capo al correttore-autore.

In terzo luogo potrebbero scaturire conseguenze di carattere penale sia per il committente che per il correttore di bozze-autore.

Invero, ci si dovrebbe chiedere se l’eventuale utilizzazione del nuovo testo da parte dello studente-committente per la presentazione della tesi di laurea possa ricadere nell’ambito applicativo della fattispecie delittuosa prevista e punita dall’art. 1 della Legge n. 475/1925.

La precitata disposizione normativa dispone che “Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di  lauree  o  di  ogni altro grado o titolo  scolastico  o  accademico,  per  l’abilitazione all’insegnamento od all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come  propri,  dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno”. 

Anche le conseguenze per il correttore di bozze potrebbero essere rilevanti, in quanto l’art. 2 della summenzionata legge dispone che “Chiunque esegue  o  procura  dissertazioni,  studi,  pubblicazioni, progetti  tecnici,  e  in  genere  lavori per  gli  scopi   di   cui all’articolo  precedente,  è punito  a  norma  della  prima   parte dell’articolo stesso. È punito a termine  del  capoverso  del  detto articolo se l’aspirante consegua l’intento”. 

Pur essendo necessario esaminare le peculiarità di ogni singola fattispecie concreta per poter svolgere le qualificazioni giuridiche del caso, in questa sede appare possibile fornire alcune ipotesi esemplificative per meglio comprendere il possibile ambito applicativo delle suddette disposizioni penali.

Ipotizziamo un elaborato predisposto da uno studente universitario del Corso di Laurea in Storia, avente ad oggetto la dissoluzione della Seconda Repubblica francese, sottoposto a revisione testuale da parte di un correttore di bozze; nell’ambito della propria attività il professionista corregge gli errori di grammatica, assicura la coerenza del testo, introduce alcune soluzioni linguistiche alternative e modifica la formattazione del testo.

Un esempio con la seguente frase: “Quando c’era l’impero non è stato possibile per scrittori o giornalisti scrivere liberamente sulla politica di Napoleone 3° perché così facendo Napoleone 3° gli avrebbe esiliati come Victor Hugo”. 

Anche se Umberto Eco ha definito (7) la tesi di laurea come “un oggetto fisico, prescritto dalla legge, e composto di una certa quantità di pagine dattiloscritte, che si suppone abbia qualche rapporto con la disciplina in cui ci si laurea e che non piombi il relatore in uno stato di doloroso stupore”, senza fare riferimento alla correttezza grammaticale dell’elaborato, non ci si può davvero esimere dal rilevare che la suddetta frase esemplificata, affetta da criticità di natura ortografica, morfologica e sintattica, nonché caratterizzata da errori nell’utilizzo della punteggiatura, farebbe rabbrividire un qualsiasi professore o assistente universitario.

Il correttore di bozze potrebbe restituire la suddetta frase in diversi modi.

Esempio 1: “Per scrittori e giornalisti, durante l’Impero, non era possibile scrivere liberamente sulla politica di Napoleone III, in quanto, così operando, l’Imperatore li avrebbe mandati in esilio, come accadde a Victor Hugo”. 

Esempio 2: “Durante l’Impero, scrittori e giornalisti non avevano la possibilità di scrivere liberamente sulla politica di Napoleone III. L’eventuale attività contro l’Imperatore avrebbe determinato l’esilio per scrittori e giornalisti ostili, come accadde a Victor Hugo”. 

Esempio 3: “Durante il Secondo Impero, fino alla sconfitta di Sedan nel settembre 1870, per politici, scrittori e giornalisti non era possibile criticare la politica di Napoleone III, in quanto, così operando, l’Imperatore li avrebbe sicuramente vessati e costretti all’esilio, come successe allo scrittore Victor Hugo, che era anche membro dell’assemblea legislativa.

Partendo dalla frase di origine utilizzata come esempio – da considerarsi un caso limite, dato l’auspicio che al termine di un corso universitario lo studente sia in grado di comporre un testo grammaticalmente corretto – abbiamo fatto intervenire il correttore di bozze con diverse, ipotetiche, soluzioni.

Nei primi due esempi vengono svolte correzioni che non appaiono idonee a snaturare il testo di origine, in quanto l’intervento si è limitato alla correzione degli errori e alla riformulazione di frasi nell’ambito dell’impianto originario del testo. Infatti, nei primi due esempi il correttore è intervenuto correggendo gli errori di ortografia e morfologia, rivedendo la sintassi della frase, inserendo i segni di interpunzione ed apportando, altresì, modifiche apparentemente sostanziali al testo, introducendo un elemento di novità (utilizzando il termine “Imperatore” in luogo di “Napoleone III”), ma da ritenersi del tutto pertinente in relazione al contesto ipotizzato, al fine di migliorare la fluidità del testo e scongiurare ridondanti ripetizioni. 

Tali interventi non sembrano idonei a snaturare l’impianto originario della frase, posto che il contenuto sostanziale del testo permane immutato e gli eventuali errori concettuali non vengono corretti.

Nell’Esempio 3 vengono apportate innovazioni contenutistiche al testo di origine, con una sensibile manomissione nell’impianto dell’elaborato, da ritenersi ai limiti dell’ambito dell’intervento di una revisione testuale conferita ad un correttore di bozze professionista.

Senza dubbio i primi due esempi rientrano nell’ambito di una ordinaria attività di revisione di bozze che non è idonea a configurare ipotesi di reato, mentre la fattispecie relativa al terzo esempio richiede un più attento esame.

Nel terzo caso esemplificato il correttore di bozze ha introdotto contenuti del tutto nuovi (il riferimento alla sconfitta di Sedan, alle vessazioni, alla costrizione all’esilio, al fatto che Victor Hugo era anche membro dell’assemblea legislativa), che non si ritengono necessari per restituire un testo revisionato.

Pur tuttavia, anche tali apporti innovativi – presi isolatamente e ferma restando la necessità di esame dell’intero testo al fine di svolgere una compiuta verifica – non sembrano idonei a configurare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 1 della Legge n. 475/1925, in quanto la norma incriminatrice in esame sembra voler perseguire la condotta del soggetto che presenta un opus totalmente predisposto da altri. Anche l’elencazione che si rinviene all’art. 1 (“dissertazioni,  studi,  pubblicazioni, progetti  tecnici,  e  in  genere  lavori”), senza ulteriori specificazioni, induce a ritenere che l’elaborato debba essere in tutto e per tutto “opera di altri”.

Pur essendo del tutto prevalente una applicazione della Legge n. 475/1925 in fattispecie differenti rispetto a quelle oggi in esame (8), è possibile evidenziare che la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare il caso relativo all’utilizzazione, da parte di un candidato, di una tesi di laurea avente stesso titolo, stesso indice e stesso sviluppo di una tesi di laurea precedentemente presentata nello stesso ateneo9. Caso da ritenersi diverso rispetto a quello ipotizzato nell’Esempio 3, ma senz’altro interessante per svolgere una disamina dell’argomento.

In particolare, nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici era stata ritenuta “identica la suddivisione in capitoli e paragrafi l’indice era integralmente copiato ad accezione dei riferimenti alle pagine, conseguenti alla diversa formattazione (22 righe anzichè 20), tanto che non risultava considerata la anteposizione delle tabelle alla bibliografia nel corpo del testo era identica la composizione grafica anche negli “a capo” e nell’uso del grassetto e del corsivo erano identiche le modalità di citazione, senza note nel testo e con l’indicazione del solo nome dell’autore ad eccezione dell’indicazione di due testi e la correzione di un refuso tipografico, era identica anche la bibliografia erano identiche le tabelle finali, alle quali era stato modificato il solo carattere tipografico e corretto un refuso erano identici i casi clinici esaminati”.

In tale caso, è stato affermato che “la redazione di una tesi di laurea, asseritamente di natura compilativa ma, in realtà, contenente la mera trasposizione grafica di altro elaborato di diverso autore con alcune correzioni e l’aggiunta di minimi elementi di novità, senza alcun contenuto frutto di personale elaborazione o, comunque, di valutazione critica della fonte utilizzata, configura il reato di cui alla L. 19 aprile 1925, n. 475, art. 1”.

Il tenore della succitata sentenza fa affiorare le differenze tra il caso esaminato dai Giudici e l’Esempio 3, consentendoci di delineare l’ambito della responsabilità penale nella materia in questione. Infatti, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione si era in presenza di una pedissequa copiatura di un elaborato predisposto in toto da un altro studente, magari ignaro dell’impiego fraudolento della propria tesi.

Nel caso di modifiche anche di non trascurabile importanza apportate dal correttore di bozze ad un testo predisposto dal candidato laureando, invece, saremmo in presenza di un testo la cui matrice originaria è senz’altro riconducibile al candidato-committente; peraltro, l’apparato modificativo-migliorativo predisposto (anzi, proposto) dal correttore di bozze dovrebbe, in quel caso, passare al vaglio del candidato-committente, il quale deve determinarsi se accettare le proposte di modifica oppure disattenderle, in tutto o in parte, assumendosi la responsabilità della scelta. 

Si ritiene, quindi, che il mantenimento dell’impianto originario dell’opera e la valutazione critica da parte del candidato-committente delle modifiche proposte dal correttore di bozze non consenta di qualificare automaticamente come “opera di altri”, ai fini dell’applicazione della Legge n. 475/1925, il testo dell’elaborato oggetto di intervento del correttore di bozze, anche in presenza di modifiche apparentemente sostanziali dell’opera come quelle dell’Esempio 3.

Ovviamente, ai fini dell’applicazione della legge penale, ogni fattispecie dovrà essere esaminata tenuto conto dell’integralità dell’opera, degli accordi contrattuali intercorsi e del contegno tenuto dai soggetti interessati.

Per concludere si vuole osservare che l’attività di correzione di bozze è da sempre relegata ai margini delle attività editoriali, finanche sconosciuta ai non addetti ai lavori. 

Grazie a internet e alla possibilità di utilizzare i servizi di revisione testuale tramite la rete, oggi l’attività del correttore di bozze è offerta ad una moltitudine di utenti diversi, anche a quelli che in passato non avevano la possibilità di accedere a tale tipologia di servizio.

Nel coacervo di proposte di collaborazione che è possibile rinvenire nella rete, anche tramite i social network, è auspicabile che il committente si rivolga a professionisti del settore che siano in grado di assicurare una prestazione seria ed affidabile; un inquadramento della prestazione e la preventiva pattuizione del perimetro di intervento del correttore di bozze potrà scongiurare gli eventuali fraintendimenti in ordine al tipo di intervento cui sarà assoggettato il testo e limitare, altresì, l’insorgere contenziosi tra committente e professionista, ovvero problematiche ancor più inquietanti, come quelle derivanti dall’applicazione della legge penale.

Note

(1) Per la stesura del presente parere viene recepita la seguente definizione del termine “grammatica” proposta dal Vocabolario Treccani: “Rappresentazione sistematica di una lingua e dei suoi elementi costitutivi, articolata tradizionalmente in fonologia, morfologia, sintassi, lessicologia ed etimologia” (Vocabolario on line Treccani – www.treccani.it).

(2) Il termine “formattare” viene così definito nel Vocabolario Treccani: “Nei programmi di scrittura computerizzata di testi (word processing), dare a un testo scritto una determinata struttura (impaginazione, numerazione delle pagine, rientro dei paragrafi, ecc.) e corredarlo di elementi grafici (corsivi, neretti, caratteri speciali, ecc.) in vista della stampa” (Vocabolario on line Treccani – www.treccani.it).

(3) Art. 2222 cod. civ.: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.

(4) Art. 1655 cod. civ.: “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

(5) Ferma restando l’autonomia didattica degli atenei, i quali possono disciplinare in autonomia gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio, e quindi prevedere, o non prevedere, la presentazioni di tesi, l’art. 11, comma 5 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 22.10.2004, n.270, prevede che “Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore”.

(6) Tale precisazione appare d’obbligo. Si pensi al caso di un correttore di bozze avente una preparazione universitaria di stampo umanistico: verosimilmente questi non sarà in grado di apportare modifiche sostanziali ad una dissertazione avente ad oggetto, ad esempio, lo studio dell’eziologia della febbre da fieno recepita dalla Scuola di Cnido destinato ad essere pubblicata su una rivista scientifica in ambito medico.

(7) Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea, Milano, Tascabili Bompiani, XII edizione, 1988.

(8) Da ultimo vedasi Cass. pen. Sez. V, del 15.07.2020, n. 2502, pronunciatasi su un caso di “suggerimento” di risposte a un candidato in occasione della prova teorica finalizzata al conseguimento della patente di guida, Cass. pen. Sez. V, n. 3871/2017 e Cass. Pen., Sez. V, del 04.10.2016, n. 2740, entrambe relative a casi di redazione e consegna, a taluni candidati, di elaborati scritti nell’ambito dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

(9) Cass. pen. Sez. III, del 12.05.2011 n. 18826.

Avv. Marco Baghino
Studio Legale Colonello
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